TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 30.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

Art. 35.
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo).

      1. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

      1. Identico.

      «15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto


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nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime».

      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede per l'anno 2008 nell'ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il medesimo anno agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali in deroga.

      2. Identico.

        3. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;
            b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;
            c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
 

      «8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad


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  un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».
 

      4. Il decreto di cui al comma 8 bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
 

      «13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo, nonché agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».